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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 5 novembre 2021, n. 39741, sez. III penale

EDILIZIA - Accorpamento, a fini edificatori residenziali, di fondi non contigui posti in zona agricola Illegittimità del permesso a costruire - Conseguenze.

In tema di reati edilizi, è illegittimo, così integrandosi il reato previsto dall'art. 44, comma 1, lett. b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il permesso di costruire relativo ad immobile destinato ad uso residenziale rilasciato a seguito dell'accorpamento di fondi non contigui posti in zona agricola.