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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 7 giugno 2022, n. 18361, sez. I civile

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - Lottizzazione di aree fabbricabili - Rilascio licenza edilizia - Atto di cessione gratuita di area - Finalizzato ad attuare opere di urbanizzazione ex artt. 28 e 31 della l. n. 1150 del 1942, nel testo vigente alla data del 6 agosto 1966 - Requisiti di validità.


In tema di lottizzazione di aree edificabili, l'atto di cessione gratuita di area, sottoscritto dal privato nell'ambito del procedimento per il rilascio di licenza edilizia subordinata all'impegno di attuare le opere di urbanizzazione, ai sensi degli artt. 28 e 31 della l. n. 1150 del 1942, nel testo vigente alla data del 6 agosto 1966, ha valenza privatistica di atto negoziale e non pubblicistica di atto endoprocedimentale, qualora non osservi lo schema procedimentale previsto dalla disciplina transitoria di cui all'art. 8, comma 8, della legge n. 765 del 1967 (c.d. "legge ponte"), che, nel modificare la legge urbanistica n. 1150 del 1942, fa salve le precedenti convenzioni di lottizzazione solo quando, alla data del 2 dicembre 1966, si sia perfezionato il relativo "iter", essendo intervenuta non solo la stipulazione in forma pubblica delle convenzioni medesime, ma anche la deliberazione del Consiglio comunale e l'autorizzazione degli organi di controllo.


URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - Usucapione del bene occupato illecitamente dall’ente pubblico in assenza di provvedimento ablatorio - Configurabilità - Decorrenza del termine necessario - Titolo negoziale invalido accompagnato dalla “traditio” - Efficacia reale o meramente obbligatoria - Qualificazione della relazione di fatto con il bene come possesso o detenzione - Conseguenze.


Ai fini della usucapione di un bene illecitamente occupato dalla P.A., in assenza di provvedimento ablatorio, da ritenersi possibile forma di acquisto della proprietà da parte dell'ente pubblico, la decorrenza del termine necessario ex art. 1158 c.c. dipende dalla natura del titolo in virtù del quale è iniziata la relazione di fatto con il bene, poiché se il titolo, seppur invalido, ha effetti reali ed è astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, sì da determinare l'"animus possidendi", il termine decorre dalla "traditio", operando la presunzione di cui all'art. 1141, comma 1, c.c.; se invece l'atto negoziale ha effetti meramente obbligatori, la consegna di per sé vale a trasferire unicamente la detenzione del bene, dovendo in tal caso l'occupante dimostrare l'interversione della detenzione in possesso "ad usucapionem", mediante idonee attività materiali di opposizione, specificamente rivolte contro il privato proprietario, non essendo sufficiente a tal fine il prolungarsi della detenzione, né il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso, né atti di natura latamente amministrativa, rivolti ad una generalità indistinta di soggetti.