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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 8 febbraio 2023, n. 5457, sez. III penale

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Condono edilizio di cui al d.l. n. 269 del 2003 - Opere realizzate in assenza di permesso di costruire in zona successivamente sottoposta a vincolo - Tipologie di abusi sanabili - Individuazione - Fattispecie.


In tema di condono edilizio, dalla disciplina dettata dall'art. 32, commi 26 e 27, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in combinato disposto con gli artt. 32 e 33 legge 28 febbraio 1985, n. 47, discende che le opere realizzate senza permesso di costruire in zona successivamente sottoposta a vincolo sono sanabili anche se diverse da quelle di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 al d.l. n. 269 del 2003, a condizione che sia stato rilasciato parere favorevole dall'Autorità preposta alla tutela del vincolo e che siano sostanzialmente conformi agli strumenti urbanistici, potendo le difformità consistere soltanto in quelle analiticamente indicate nell'art. 32 legge n. 47 del 1985.

(Fattispecie relativa a manufatto ad uso abitativo realizzato, senza permesso di costruire, in zona successivamente sottoposta a vincolo idrogeologico).