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Categoria: EDILIZIA

Consiglio di Stato, 25 settembre 2024, n. 7768, Sez. IV

Sopraelevazioni.


La regola ex art. 9 comma 2 del D.M. 1444/1968 è applicabile anche alle sopraelevazioni e deve essere rispettata anche in caso di recupero dei sottotetti; laddove vi sia una modifica anche solo dell’altezza dell’edificio sono ravvisabili gli estremi della nuova costruzione, da considerare tale anche ai fini del computo delle distanze, rispetto agli edifici contigui.