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Categoria: EDILIZIA

Corte Costituzionale, sentenza 10 febbraio 2023, n. 17

Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Puglia - Modifiche agli artt. 5 e 7 della legge regionale n. 14 del 2009 - Previsione che, estendendo il termine dal 1° agosto 2020 sino al 1° agosto 2021, consente di realizzare gli interventi straordinari di ampliamento, di demolizione e ricostruzione sugli immobili esistenti al 1° agosto 2021 - Estensione del termine dal 31 dicembre 2021 sino al 31 dicembre 2022, che consente di realizzare tutti gli interventi previsti dalla legge regionale sul c.d. piano casa, solo se le relative istanze di realizzabilità risultano regolarmente presentate entro il 31 dicembre 2022. Modifiche alla legge regionale n. 33 del 2007 - Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti - Previsione che, estendendo il termine dal 30 giugno 2020 sino 30 giugno 2021, consente il recupero volumetrico degli edifici purché siano stati legittimamente realizzati alla data del 30 giugno 2021 - Previsione che ammette il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla suddetta data a patto che il relativo edificio sia destinato, o è da destinarsi, in tutto o in parte alla residenza.

La Corte Costituzionale:
1) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Puglia 30 novembre 2021, n. 38, recante «Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)»;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge reg. Puglia n. 38 del 2021, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, ratificata con la legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000), all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. nonché al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge reg. Puglia n. 38 del 2021, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. nonché al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.