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Categoria: EDILIZIA

Corte Costituzionale, sentenza 14 febbraio 2023, n. 19

Edilizia e urbanistica - Paesaggio - Norme della Regione Calabria - Modifiche al c. 12 dell'art. 6 della l. reg. n. 21 del 2010 - Proroga, al 31 dicembre 2022, del termine di presentazione dell'istanza per l'esecuzione di interventi conformi alle disposizioni della l. reg. n. 21 del 2010 [c.d. piano casa].


La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Calabria 7 luglio 2021, n. 23 (Proroga del termine di cui al comma 12 dell’articolo 6 della l.r. 21/2010).

La disposizione impugnata modifica l’art. 6, comma 12, della legge della Regione Calabria 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell’attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), mediante la sostituzione delle parole «entro il 31 dicembre 2021» con le parole «entro il 31 dicembre 2022». Viene così prorogato di un anno il termine per la presentazione delle istanze per eseguire gli interventi edilizi previsti dalla stessa legge reg. Calabria n. 21 del 2010.