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Categoria: EDILIZIA

Corte Costituzionale, sentenza 22 febbraio 2023 (dep. 13 aprile 2023), n. 68

Edilizia e urbanistica - Agricoltura - Norme della Regione Toscana - Attività agrituristica - Immobili destinati all'attività agrituristica - Previsione che possono essere utilizzati per l'attività agrituristica trasferimenti di volumetrie di cui agli artt. 71, c. 2, e 72, c. 1, lett. a), della l. reg.le n. 65 del 2014, all'interno del medesimo territorio comunale o all'interno della proprietà aziendale la cui superficie sia senza soluzione di continuità e ricada parzialmente in territori di Comuni confinanti, a condizione che si configurino come uno degli interventi specificati - Denunciata previsione di nuove edificazioni finalizzate all'attività agrituristica, in violazione dei limiti e dei parametri posti dalla legge n. 1150 del 1942 [Legge urbanistica] - Contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio di cui alla legge n. 1150 del 1942, che impongono il rispetto dei limiti inderogabili di densità edilizia, come declinati per le zone agricole dal decreto interministeriale Ministro lavori pubblici n. 1444 del 1968. Denunciata delocalizzazione di volumi originariamente esistenti in altre porzioni del territorio comunale o del territorio di altri Comuni - Elusione dei limiti all'edificazione residenziale in zona agricola - Incidenza sulla pianificazione paesaggistica - Contrasto con le previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio - Violazione dell'impegno assunto dalla Regione con il Piano di indirizzo territoriale [PIT] a consentire l'edificazione di nuovi volumi in zona agricola in casi eccezionali e residuali - Abbassamento del livello della tutela del paesaggio.


Gli utilizzi di volumetrie trasferite, consentiti dalla disposizione impugnata, si risolvono nell’estensione delle possibilità edificatorie per finalità agrituristiche e, quindi, in interventi di trasformazione del territorio agricolo che esorbitano dalle finalità di recupero del preesistente patrimonio immobiliare. Attraverso questa estensione, l’intervento regionale in esame è idoneo a determinare lo snaturamento di quanto “preesisteva” nel fondo e finisce per vanificare quella finalità di recupero del patrimonio immobiliare in zone agricole e di equilibrato bilanciamento tra le esigenze del turismo e la tutela della vocazione agreste dei fondi, finalità che è a fondamento del limite previsto dal parametro interposto.

Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, della legge reg. Toscana n. 15 del 2022, per violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio e in particolare dell’art. 3, comma 1, della legge n. 96 del 2006.