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Categoria: EDILIZIA

Corte Costituzionale, sentenza 22 novembre 2022 (dep. 19 dicembre 2022), n. 251

Paesaggio - Pianificazione - Norme della Regione Lombardia - Modifiche alla l. reg. n. 31 del 2008 - Locali da destinare ad attività agrituristiche - Previsione della possibilità, per una sola volta, dell'ampliamento nella misura massima del dieci per cento della superficie lorda dei fabbricati, individuati nel certificato di connessione, già destinati o da destinare all'attività agrituristica.


I principi di elaborazione congiunta, inderogabilità e prevalenza del piano paesaggistico si impongono al legislatore regionale, il quale non può né esplicitamente derogare ai vincoli della pianificazione paesaggistica, né aggirarli introducendo, in assenza del piano codeciso, previsioni atte a pregiudicare le scelte condivise di tutela che nel piano stesso troveranno necessaria espressione.

In definitiva, la mancanza di un piano paesaggistico frutto del pieno coinvolgimento dello Stato e della Regione e l’impossibilità di trarre dalla normativa regionale un’interpretazione tale da far ritenere comunque operanti i vincoli paesaggistici determinano l’illegittimità costituzionale della norma impugnata per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. in relazione al principio della necessaria co-pianificazione paesaggistica e, in connessione con esso, al principio di leale collaborazione.

È violato, infine, anche l’art. 9 Cost. in ragione dell’evidente abbassamento del livello di tutela paesaggistica derivante da una previsione che estende la possibilità di ampliamento dei fabbricati rurali, senza considerare gli effetti sul paesaggio.

Per tutte queste ragioni, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 23 del 2021.