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Categoria: EDILIZIA

Corte Costituzionale, sentenza 5 novembre 2021, n. 210

Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'art. 35 della legge n. 865 del 1971 - Procedura amministrativa di "affrancazione" dell'immobile dal vincolo reale - Rimozione, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e con il pagamento di un corrispettivo di affrancazione dal vincolo - Previsione che, in pendenza della rimozione dei vincoli, il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato e che l'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza si estingue con la rimozione dei vincoli - Applicazione anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 119 del 2018 - Disposizione introdotta in sede di conversione.

La Corte Costituzionale:

  1. dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25-undecies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2018, n. 136, e dell’art. 31, commi 49-bis, 49-ter e 49-quater, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dal citato art. 25-undecies del d.l. n. 119 del 2018, sollevata, in riferimento alla «normativa comunitaria relativa al divieto di “aiuti di Stato”», dall’Arbitro unico di Roma con l’ordinanza indicata in epigrafe;
  2. dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 25-undecies del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, e dell’art. 31, commi 49-bis, 49-ter e 49-quater, della legge n. 448 del 1998, come modificato dal citato art. 25-undecies del d.l. n. 119 del 2018, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 47, secondo comma, 77, secondo comma, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, dall’Arbitro unico di Roma con l’ordinanza indicata in epigrafe.