Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: EDILIZIA

TAR Campania - Napoli, sentenza 6 giugno 2022, n. 3823, sez. IV

CONDOMINIO - Parti comuni - Intervento edilizio - A seguito di comunicazione di inizio lavori asseverata - Muro perimetrale dell’edificio - Parte inglobata nella proprietà esclusiva - Diffida - Comune - Inerzia - Illegittimità – Sussiste.


In sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi – rilascio che avviene di regola con la clausola di salvaguardia “fatti salvi i diritti dei terzi” – l’Amministrazione non è tenuta ad accertare funditus l’effettivo assetto dei rapporti civilistici tra i soggetti privati coinvolti, a vario titolo, da detto rilascio (titolari di diritto di proprietà, di diritti di godimento, di servitù prediali, etc.), dovendosi limitare a verificare la verosimile sussistenza in capo all’istante, in base alla documentazione prodotta, dei presupposti di legittimazione per richiedere ed ottenere il titolo richiesto, non potendo l’Amministrazione sostituirsi all’autorità giudiziaria ordinaria nell’accertamento definitivo di dette situazioni, ma ciò non toglie che, a fronte di specifiche e motivate istanze di controinteressati, l’Amministrazione sia poi tenuta a verificare, sia pure con l’indicata sommarietà, l’effettiva legittimazione del soggetto che ha richiesto o ha assunto l’iniziativa per la formazione del titolo edilizio non attizio.

(Ne consegue che deve ritenersi illegittima l’inerzia serbata dal Comune sulla diffida inoltrata dal condominio secondo cui nell’ambito di un intervento realizzato dopo la presentazione di una CILA il singolo proprietario esclusivo avrebbe sottratto parte del muro perimetrale condominiale annettendolo alla propria unità immobiliare).