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Categoria: EDILIZIA

TAR Campania - Salerno, sentenza 17 maggio 2022, n. 1272, sez. II

EDILIZIA E URBANISTICA - Edificio in muratura - Sopraelevazione di un piano – Condizioni.


La sopraelevazione di un piano dell’edificio in muratura, rilevante ai sensi dell’articolo 90 del DPR 380/01, consiste nell’innalzamento dell'edificio di un ulteriore piano: la norma si riferisce non già ad un generico aumento di volumetria o alla sopraelevazione anche parziale di un piano, bensì, specificamente, per gli edifici in muratura, alla sopraelevazione di un piano e, per gli edifici in cemento armato normale e precompresso, alla sopraelevazione anche di più piani.

La sopraelevazione indica, attraverso la realizzazione di piani ulteriori del fabbricato, un incremento di quest’ultimo che si caratterizza per il superamento dell’altezza originaria dell’edificio. Di conseguenza la realizzazione di opere nuove, per essere ritenuta sopraelevazione, deve comportare un aumento dell’altezza originaria dell’intero edificio e non di singole parti di esso, rilevando ai fini della configurabilità di una sopraelevazione il superamento del punto più alto della costruzione. La sopraelevazione ha, dunque, come riferimento solo l’altezza massima dell’edificio.

La sopraelevazione è ricompresa nelle facoltà del proprietario dell’ultimo piano, e non è subordinata all’assenso degli altri comproprietari. La sopraelevazione, ai sensi dell’art. 1127 cod. civ., costituisce facoltà inerente al diritto del proprietario dell’ultimo piano dello stabile, il cui esercizio non necessità di alcun riconoscimento e/o autorizzazione da parte degli altri condomini. Tale diritto, che comprende sia l’esecuzione di nuovi piani che la trasformazione dei locali esistenti con aumento delle superfici e volumetrie, spetta al proprietario dell’ultimo piano o in comunione pro indiviso ove l’ultimo piano appartenga a più proprietari.