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*Cassazione, sentenza 8 giugno 2022, n. 18421, sez. III civile

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - Termine per il pagamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario - Natura sostanziale - Soggezione alla sospensione ex art. 1 della l. n. 742 del 1969 - Esclusione.


In tema di vendita forzata, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario è di natura sostanziale, in quanto posto a presidio del "ius ad rem" relativo all'emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., attenendo all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria assunta dall'aggiudicatario stesso (attività, quest'ultima, che non necessita di difesa tecnica ma costituisce esecuzione di un atto dovuto e non negoziale); ne consegue che esso non è soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ex art. 1 della l. n. 742 del 1969.