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Cassazione, ordinanza 12 settembre 2022, n. 26815, sez. III civile

CONTRATTI – MEDIAZIONE - Vendita di un immobile - Successivo intervento di un altro - Diritto alla provvigione del primo mediatore - Sussistenza.


L'art. 1755 c.c., secondo l'interpretazione consolidata, fonda il diritto del mediatore alla provvigione tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice nel senso che è stato il mediatore che pretende il compenso ad aver messo in relazione le parti poi addivenute all'accordo: non si richiede, infatti, che tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, purché la "messa in relazione" delle parti abbia costituito l'antecedente indispensabile per pervenire, anche attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto. Non è neppure necessario che il mediatore sia intervenuto nelle diverse fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, purché possa ritenersi che senza quella "messa in contatto" il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata.