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Cassazione, ordinanza 17 dicembre 2021, n. 40633, sez. II civile

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - Aumento del sesto - Offerte dopo l'incanto - Gara - Partecipazione - Mandatario con procura speciale - Esclusione.

In tema di espropriazione immobiliare, la gara contemplata dall'art. 584 c.p.c. (nel testo vigente "ratione temporis") per il caso in cui, dopo l'incanto, vi sia offerta di "aumento del sesto", è soggetta alle modalità fissate dagli artt. 571 e 573 c.p.c. per la vendita senza incanto. Ne consegue che la partecipazione alla gara stessa deve avvenire di persona ovvero a mezzo di procuratore legale, come previsto dal comma 1 del citato art. 571 c.p.c. a pena di invalidità, non potendosi ritenere consentita la partecipazione tramite mandatario munito di procura speciale, la quale è autorizzata dall'art. 579 c.p.c., in via d'eccezione alle comuni regole processuali, solo per la diversa ipotesi della vendita con incanto.