Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 18 maggio 2022, n. 15912, sez. III civile

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - Creditore pignorante o intervenuto - Legittimazione all'offerta ex art. 571, comma 1, c.p.c. - Sussistenza - Istanza di assegnazione ex art. 589 c.p.c. - Facoltà.

In tema di espropriazione forzata immobiliare, anche il creditore pignorante o intervenuto è legittimato a presentare l'offerta d'acquisto ex art. 571, comma 1, c.p.c., rappresentando l'istanza di assegnazione ex art. 589 c.p.c. una mera facoltà.


ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - Fabbricato strumentale - Operazione esente ex art. 10, n. 8-ter, d.P.R. n. 633 del 1972 - Condizioni - Opzione per l’imponibilità – Legittimazione del debitore esecutato – Sussistenza – Interpello da parte del professionista delegato.

In tema di espropriazione forzata immobiliare, qualora oggetto della vendita sia un fabbricato o una porzione di fabbricato strumentale, suscettibile di dar luogo a un'operazione esente ex art. 10, n. 8-ter, del d.P.R. n. 633 del 1972, l'opzione per l'imponibilità del trasferimento, non implicando attività dispositiva del bene pignorato, spetta unicamente al debitore esecutato, il quale deve essere, all'uopo, interpellato dal professionista delegato, se del caso mediante l'assegnazione di un termine per la relativa opzione, il cui inutile decorso comporterà l'assoggettamento del trasferimento alla regola generale dell'esenzione.


ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - Regime fiscale della vendita - Competenza esclusiva dell'Agenzia delle Entrate - Sussistenza - Ruolo del professionista delegato.

In tema di espropriazione immobiliare, la valutazione circa l'assoggettamento della vendita ad imposta, con riferimento all'individuazione del tributo, al regime dell'operazione e alla liquidazione del dovuto, compete non già al giudice dell'esecuzione, ma in via esclusiva all'Agenzia delle Entrate; il professionista delegato eventualmente nominato, peraltro, è chiamato ad attivarsi, anche attraverso interpello agli uffici fiscali, al fine di chiarire il regime tributario applicabile alla vendita e a darne pubblicità - incidendo tale aspetto sulle valutazioni di convenienza complessiva dell'acquisto da parte dei soggetti interessati - nonché, dopo la vendita, ad invitare l'aggiudicatario ad effettuare un deposito di denaro in conto spese di trasferimento, al fine di evitare che le ragioni dell'Erario siano obliterate, potendo lo stesso professionista incorrere in responsabilità, in caso di versamento a sue mani delle somme occorrenti.


ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO - Espropriazione immobiliare - Vendita soggetta ad IVA - Versamento tempestivo del prezzo da parte dell'aggiudicatario - Mancato pagamento dell'imposta nel termine - Decadenza ex art. 587
c.p.c. - Esclusione.

In tema di espropriazione immobiliare, laddove la vendita giudiziale sia soggetta ad IVA, il mancato pagamento dell'imposta, da parte dell'aggiudicatario che abbia versato il prezzo entro il termine previsto, non ne determina la decadenza ex art. 587 c.p.c., in quanto l'IVA non può considerarsi parte integrante del prezzo, attenendo alla tassazione del trasferimento immobiliare.