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Cassazione, ordinanza 19 maggio 2022, n. 16219, sez. III civile

ESECUZIONE  FORZATA  -  IMMOBILIARE  -  VENDITA  -  TRASFERIMENTO  -  Decreto  di trasferimento ex art. 586 c.p.c. - Erronea indicazione di servitù attiva o passiva - Invalidità - Sussistenza - Rimedi - Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. - Ammissibilità - Procedimento di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.


In tema di espropriazione immobiliare, l'eventuale erronea indicazione, nel decreto di trasferimento, di servitù attive o passive riguardanti il bene trasferito, può essere fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non attraverso il procedimento di correzione di errore materiale di cui all'art. 287 c.p.c., in quanto trattasi di profilo che concerne non già un mero difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, bensì aspetti sostanziali che incidono sul contenuto di ciò che è trasferito rispetto a quanto è stato posto in vendita e pubblicizzato.

(Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha annullato il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione aveva proceduto alla correzione dei decreti di trasferimento relativi a due lotti aggiudicati - risultanti dal frazionamento di un unico immobile nel corso della procedura esecutiva -, eliminandovi il riferimento alla servitù di passaggio gravante su uno di essi in favore dell'altro, benché di tale servitù si desse atto nella perizia e nell'avviso di vendita).


ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - Professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. - Legittimazione passiva - Insussistenza - Fondamento.


In tema di espropriazione immobiliare, il professionista delegato, quale ausiliare del giudice, partecipa alla giurisdizione nei limiti di quanto previsto dall'ordinanza di delega ex art. 591 bis c.p.c. ed è, pertanto, privo di legittimazione a contraddire o a prendere posizione sulla fondatezza o meno di una opposizione agli atti esecutivi, da chiunque proposta, ciò costituendo un "vulnus" alla terzietà dell'ufficio nel suo complesso.