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Cassazione, ordinanza 3 agosto 2022, n. 24037, sez. VI - 3 civile

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Declaratoria di inammissibilità dell'opposizione - Ricorribilità in Cassazione ex art. 111 Cost. – Esclusione – Ragioni.


In tema di opposizione agli atti esecutivi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione provvede a definire la fase sommaria, quand'anche dichiari illegittimamente inammissibile l'opposizione, non è impugnabile con il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto priva del carattere della definitività.