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Cassazione, ordinanza 5 agosto 2021, n. 22343, sez. VI - 1 civile

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO - Decreto ex artt. 587, comma 2, c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c. - Prescrizione del diritto di credito nei confronti del precedente aggiudicatario rimasto inadempiente - Decorrenza - Dalla nuova aggiudicazione - Fondamento.

La prescrizione del diritto di credito nei confronti dell'aggiudicatario dell'incanto rimasto inadempiente, per il pagamento della differenza, quando la successiva vendita abbia fruttato un importo minore, decorre, secondo la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 587, comma 2, c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c., solo dal momento in cui la nuova aggiudicazione diviene definitiva, essendo la disciplina legale finalizzata a presidiare la serietà delle offerte presentate in sede di incanto, facendo gravare sull'aggiudicatario inadempiente il rischio che il bene venga a subire deprezzamenti di valore a seguito del procedere del tempo, sin tanto che non si riesca ad addivenire ad una nuova e positiva aggiudicazione.