Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza, 12 dicembre 2024, n. 32146, sez. III civile

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Espropriazione forzata su beni costituiti in fondo patrimoniale - Limiti ex art. 170 c.c. - Onere probatorio del debitore - Contenuto - Debiti assunti nell'esercizio dell'attività di impresa o professionale svolta personalmente dal coniuge - Sussistenza - Fondamento.

 

 
In tema di beni costituiti in fondo patrimoniale, il debitore che intenda sottrarli all'espropriazione forzata sugli stessi intrapresa è onerato di dimostrare che il creditore era consapevole dell'estraneità ai bisogni della famiglia - da intendersi non limitati al suo sostentamento ma estesi al suo benessere, all'incremento della sua posizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell'attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno, o più armonico possibile, sviluppo della loro personalità - del debito contratto, anche se questo è sorto nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge, perché la disciplina della famiglia (artt. 2 e 29 Cost.; artt. 143 e 144 c.c.) indica una situazione di normalità in cui sono ordinariamente ad essa destinati, in via principale e non solo in via residuale, i proventi dell'attività di ciascuno dei coniugi, i quali, in posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenza anche materiale, hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro professionale (o casalingo) alla contribuzione alle esigenze familiari, ferma restando la possibilità, per i medesimi coniugi, di regolare diversamente l'indirizzo della vita familiare con un accordo ex art. 144 c.c., la prova della cui esistenza grava sul debitore che invoca il divieto, a lui favorevole, ex art.170 c.c., integrante eccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.