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Cassazione, sentenza 14 marzo 2022, n. 8113, sez. III civile

GIUSTIZIA E GIURISDIZIONI - ESECUZIONE FORZATA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - Omessa pubblicazione della vendita sul portale vendite pubbliche - Inerzia del creditore - Disservizio ufficio procedente - Estinzione del processo esecutivo - Non sussiste.

È necessario il rigoroso rispetto di tutte le disposizioni contenute nell'ordinanza che disciplina le operazioni di vendita e l'omissione della pubblicità obbligatoria, espressamente imposta dalla legge e dall'ordinanza, determina senz'altro la nullità dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento, vizio che va dedotto con l'opposizione agli atti esecutivi.

Pur se estranea alla portata dell'art. 631-bis c.p.c., la mancata esecuzione delle forme pubblicitarie diverse dalla pubblicazione sul P.V.P. - in violazione delle prescrizioni dell'ordinanza di vendita in tema di pubblicità - non resta priva di sanzione, né dopo la vendita (comportando, invece, ove tempestivamente denunciata con opposizione ex art. 617 c.p.c., la caducazione del decreto di trasferimento), né prima della stessa, potendo il giudice dell'esecuzione pronunciare la chiusura anticipata del processo, qualora l'omissione sia addebitabile a incuria o inerzia del creditore.

Ai fini dell’estinzione del processo esecutivo ex articolo 631-bis c.p.c. non è imputabile al creditore l’omessa pubblicazione della vendita sul P.V.P. nel termine assegnato dal giudice se causata dai disservizi dell’ufficio procedente che ha attribuito ad un ausiliario diverso dal cancelliere e dal professionista delegato il compito di predisporre e sottoscrivere l’avviso di vendita.