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Corte Costituzionale, sentenza 4 aprile 2022, n. 87

Esecuzione forzata - Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Inefficacia di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all'art. 555 codice di procedura civile, avente a oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020 [25 dicembre 2020].


La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, nella parte in cui prevede che «È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».