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Cassazione, sentenza 28 dicembre 2021, n. 41791, sez. III civile

Efficacia esecutiva dell’atto pubblico notarile - Credito futuro ed eventuale - Effettivo sorgere del credito.

Ai sensi dell'art. 474 c.p.c., nel caso in cui l'atto pubblico notarile (ovvero la scrittura privata autenticata) documenti un credito non ancora attuale e certo, ma solo futuro ed eventuale, benché risultino precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza, ai fini della sua efficacia esecutiva sarà necessario che anche i fatti successivi ed eventuali che determinano l'effettivo sorgere del credito siano documentati con atto pubblico o scrittura privata autenticata.