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Categoria: ESPROPRIAZIONE

Cassazione, ordinanza 20 aprile 2023, n. 10619, sez. I civile

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA - Cessione volontaria delle aree ex art. 45 d.P.R. n.327 del 2001 - Valenza privatistica - Esclusione - Natura di contratto a oggetto pubblico - Sussistenza - Conseguenze - Calcolo dell’indennità - Clausola convenzionale ancorata a parametri dichiarati costituzionalmente illegittimi o non più vigenti - Invalidità - Sussistenza - Fattispecie.


In tema di espropriazione per pubblica utilità, la cessione volontaria delle aree ai sensi dell'art. 45 d.P.R. n. 327 del 2001 non è un contratto di diritto privato, ma di diritto pubblico, che si inserisce nel procedimento espropriativo, con la conseguenza che, ai fini del calcolo dell'indennità dovuta all'espropriato, non può tenersi conto della clausola convenzionale, ove essa sia ancorata a parametri legali dichiarati incostituzionali o non più vigenti nel corso della procedura.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, in quanto aveva affermato che, al momento della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.l. n. 333 del 1992, introduttivo di criteri riduttivi dell'indennità di espropriazione, l'accordo di cessione del fondo, in quanto avente natura privatistica, fosse ormai esaurito in virtù della prestazione del consenso ai sensi dell'art. 1376 c.c.).