Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: ESPROPRIAZIONE

Cassazione, ordinanza 28 giugno 2023, n. 18445, sez. II civile

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA  (OPERE  DI  BONIFICA  E  LAVORI  PER  LA  RICOSTRUZIONE  DI  OO.PP.)  - RISARCIMENTO DEL DANNO - Occupazione usurpativa da parte della pubblica amministrazione - Usucapione del fondo da parte dell'ente occupante - Compatibilità - Fondamento.

 
L'occupazione usurpativa di un fondo da parte della P.A. è compatibile con l'usucapione del fondo medesimo da parte dell'ente occupante, in quanto la totale assenza dei presupposti di esercizio del potere ablativo, che connota detta occupazione, lascia intatta la facoltà del proprietario di rivendicare il bene, col limite di diritto comune dell'intervenuta usucapione; non rileva, in senso contrario, la facoltà di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, essendo l'acquisto postumo del diritto di proprietà logicamente incompatibile con l'intervenuto acquisto retroattivo del medesimo diritto a titolo di usucapione.