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Cassazione, sentenza 5 maggio 2022, n. 14209, sez. I civile

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE - Art. 14 l. n. 218 del 1995 – Dovere del giudice italiano di accertare d'ufficio la legge straniera applicabile – Modalità.


Nelle controversie in cui è applicabile l'art. 14 l. n. 218 del 1995, l'obbligo del giudice di ricercare d'ufficio le fonti del diritto va riferito anche alle norme giuridiche degli ordinamenti stranieri, per la cui individuazione può ricorrere a qualsiasi mezzo, anche informale, valorizzando il ruolo attivo delle parti come strumento utile all'acquisizione della normativa volta a disciplinare il caso concreto, fermo restando che non sussiste alcun onere di queste ultime né di indicare né di documentare la legge straniera ritenuta applicabile.