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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, ordinanza 16 febbraio 2022, n. 5129, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RENDICONTO DEL CURATORE - Rendiconto del curatore fallimentare – Mancata approvazione – Danno potenziale – Sufficienza – Danno concreto – Irrilevanza – Fattispecie in tema di azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore tempestivamente intrapresa dal curatore subentrato a quello originario.


È giustificata la mancata approvazione del conto della gestione, reso dal curatore fallimentare, in presenza di condotte anche solo potenzialmente produttive di danno per la massa dei creditori, risultando irrilevante che tale danno potenziale sia stato in concreto evitato dall'esperimento, da parte di un curatore subentrato, dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore della società fallita, trascurata dal curatore originario a causa di omesse verifiche o controlli irregolari.