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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, ordinanza 3 agosto 2021, n. 22153, sez. III civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - Azione revocatoria ordinaria e fallimentare - Effetto recuperatorio - Differenze - Fondamento Conseguenze.

Mentre l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, con riguardo ad atto dispositivo di un bene, implica una mera declaratoria di inefficacia dell'atto stesso, che consente al creditore vittorioso di aggredire, con successiva esecuzione individuale, l'oggetto dell'atto revocato, l'accoglimento della revocatoria fallimentare, il quale si inserisce in una procedura esecutiva già in atto e caratterizzata dalla acquisizione di tutti i beni che devono garantire le ragioni dei creditori, non comporta soltanto l'acquisizione del bene alla massa attiva per il suo recupero alla funzione di garanzia ex art. 2740 c.c., ma conferisce anche al curatore - a cui compete, ai sensi dell'art. 31 l.fall., l'amministrazione del patrimonio del fallito, inclusi i beni sopravvenuti - il potere di apprensione del cespite per gestirlo nell'interesse della massa, oltre che per sottoporlo ad espropriazione.