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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione 26 aprile 2024, n. 17324, sezione V penale


Bancarotta fraudolenta documentale – occultamento delle scritture contabili - dolo specifico – fattispecie autonoma e alternativa rispetto alla fraudolenta tenuta di scritture.


In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all’art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi


Bancarotta e reati nel fallimento - Bancarotta fraudolenta – posizione di garanzia del liquidatore - responsabilità del liquidatore -

La responsabilità del liquidatore deriva non solo dall’art. 223 L.Fall. ma anche dall’art. 2489 cod. civ., che rinvia alle norme in tema di responsabilità degli amministratori e, quindi, anche all’art. 2932, il quale fissa un principio di ordine generale - per il quale l’amministratore deve vigilare sulla gestione ed impedire il compimento di atti pregiudizievoli, oltre che attenuarne le conseguenze dannose - di guisa che sussiste anche per i liquidatori una posizione di garanzia del bene giuridico penalmente tutelato, con conseguente ineludibile responsabilità, ex art. 40 cpv. cod. pen., ove i detti obblighi siano disattesi (nella specie è stato ritenuto configurato delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva per dissipazione poiché, pur avendo la società fallita, gravata da una considerevole esposizione debitoria, un patrimonio immobiliare ancora ingente quando omissis ne è divenuto liquidatore, questi - sul mero assunto dell’incapacità patrimoniale della società -ha declinato sostanzialmente gli obblighi di garanzia gravanti su di sé idonei alla conservazione del patrimonio sociale in favore dei creditori, omettendo le cautele che, proprio il contesto degradato nel quale si trovava la palazzina ove erano situati i beni facenti parte del patrimonio, avrebbero reso vieppiù necessarie onde evitare il depauperamento della garanzia patrimoniale dei creditori a fronte di condotte di occupazione e sottrazione da parte di soggetti terzi).