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Cassazione, ordinanza 22 marzo 2024, n. 7891, Sez. III civile

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI Art. 1938 c.c. - Indicazione dell’importo massimo garantito - Accordo orale di futuro riempimento del testo scritto - Nullità della fideiussione - Esclusione - Fondamento - Violazione del pactum ad scribendum - Comportamento contrario a buona fede - Configurabilità - Fattispecie.


In tema di fideiussione per obbligazioni future, se l’indicazione dell’importo massimo garantito, prevista dall’art. 1938 c.c., è oggetto di un accordo orale di futuro riempimento del testo scritto, non si verifica una ipotesi di nullità della fideiussione - non essendo prevista la forma scritta del patto, né per legge, ai sensi dell’art. 117 TUB, né per contratto, ex art. 1352 c.c. - potendo, peraltro, valutarsi la condotta della banca che  non  rispetti  il  "pactum  ad  scribendum"  come  inesatto  adempimento  per comportamento contrario a buona fede oggettiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto contrario a buona fede il comportamento dell’istituto di credito che, ricevuto oralmente il "mandato ad scribendum", non aveva trasmesso ai garanti il modulo dalla stessa in seguito compilato, così privandoli della possibilità di verificarne il contenuto).