Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza, 6 marzo 2025, n. 5964, sez. I civile

Concorso di creditori – Diritto di regresso – Fideiussione.

 

In tema di concorso di creditori, ai sensi dell’art. 61, comma 2, L.Fall., il diritto di regresso del fideiussore verso il debitore fallito sorge solo dopo che il fideiussore abbia effettuato il pagamento integrale in favore del creditore. Pertanto, il fideiussore che non abbia ancora pagato non può essere ammesso al passivo con riserva per un credito condizionale.