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Cassazione, sentenza 7 maggio 2024, n.12286, sez. I civile

Attività professionale – Fideiussione – Garanzia.


Nel contratto di fideiussione, per stabilire se il fideiussore può beneficiare delle tutele previste dal Codice del Consumo occorre valutare le caratteristiche del fideiussore stesso, indipendentemente dal contratto principale garantito. In particolare, si ritiene consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo un’attività professionale, stipula la fideiussione per scopi estranei a tale attività. Questo significa che la garanzia non deve essere legata all’esercizio della professione, né strettamente necessaria al suo svolgimento.