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Cassazione, ordinanza 27 luglio 2018, n. 19989, sez. V civile

IMPOSTA REGISTRO – Agevolazione prima casa – Inidoneità abitativa dell’immobile preposseduto.

 

 

Ai fini della fruizione dei benefici per l'acquisto della "prima casa", l'art. 1, nota 2 bis, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, nel testo introdotto dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 131,   la nozione di "casa di abitazione" deve essere intesa nel senso di alloggio concretamente idoneo,  sia sotto il profilo materiale che giuridico, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato, sicché tale idoneità deve ritenersi insussistente nel caso in cui l'immobile sia locato a terzi; conseguentemente, l'agevolazione spetta anche all'acquirente che sia titolare  del  diritto  di  proprietà su altra casa situata nello stesso Comune in cui si trova l'immobile che viene acquistato allorché tale casa sia oggetto di un rapporto locativo regolarmente registrato e non maliziosamente preordinato a creare lo stato di indisponibilità della stessa.