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Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza, 20 giugno 2024, n. 16973, sez. II civile

Conclusione affare – Provvigione – Continuità delle parti.


Il mediatore ha diritto alla provvigione per la conclusione dell’affare ogni volta che è raggiunto lo scopo economico in virtù del quale gli era stato conferito l’incarico; quindi, anche qualora mutino i soggetti della trattativa purché vi sia un legame, non necessariamente di rappresentanza ma anche di sola continuità, tra la parte che in origine ha dato l’incarico e quella che successivamente ha concluso l’affare.