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Categoria: MUTUO

Cassazione, ordinanza, 8 gennaio 2025, n. 418, sez. I civile

Portabilità mutui – quietanza di pagamento – obbligo conservazione a raccolta.

 

Nelle operazioni di portabilità dei mutui di cui all'art. 120-quater del D.Lgs. n. 385 del 1993, trovando applicazione l'art. 1202, comma 2, c.c., la quietanza di pagamento - quale documento essenziale per l'efficacia della surrogazione - deve essere autenticata dal notaio ai sensi dell'art. 2835 c.c. e presentata al conservatore ai fini dell'annotazione nei registri immobiliari ex art. 2843 c.c., con obbligo della sua conservazione a raccolta a norma dell'art. 72, comma 3, della L. n. 89 del 1913.