Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: PROPRIETA'

Cassazione, ordinanza 3 novembre 2022, n. 32413, sez. VI – 2 civile

PROPRIETÀ - Beni ereditari - Coerede - Uso di un immobile - Usucapione - Mancato uso da parte degli altri - Sufficienza - Esclusione - Utilizzo con modalità incompatibili con la possibilità di uso altrui - Necessità.


Il coerede che, dopo la morte del de cuius, sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, però, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune.