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Categoria: SERVITU'

Cassazione, ordinanza, 5 marzo 2025, n. 5856, sez. II civile

Copertura autorimessa – Interclusione del fondo – Servitù di passaggio coattiva.

 

La costituzione di una servitù di passaggio coattiva, prevista dall’art. 1051 c.c., richiede che il fondo dominante sia effettivamente intercluso e senza accesso diretto alla pubblica via. Se l’area per la quale si chiede il passaggio è semplicemente la copertura di un’autorimessa alla quale si può accedere liberamente, l’istanza di servitù coattiva è infondata.