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* Cassazione, ordinanza 28 aprile 2022, n. 13266, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - INDEGNITA' DI SUCCEDERE -Indegnità a succedere - Delitto di abbandono anche aggravato dall’evento morte - Sussumibilità nella fattispecie ex art. 463, n. 2, c.c. - Esclusione - Fondamento - Volontà di cagionare la morte - Sussumibilità nella fattispecie ex art. 463 n. 1 c.c. - Sussistenza.


Il delitto di abbandono di minore o di persona incapace (art. 591 c.p.), anche nella sua forma aggravata dall'evento morte (art. 591, comma 3, c.p.), non può a priori farsi rientrare fra le ipotesi di indegnità a succedere previste dall'art. 463, n. 2, c.c., atteso che la legge penale non dichiara applicabili, a tale fattispecie criminosa, le disposizioni sull'omicidio; nondimeno, qualora l'abbandono sia stato realizzato con la volontà di cagionare la morte del soggetto passivo del reato, ovvero il soggetto agente si sia rappresentato tale evento come probabile o possibile conseguenza della propria condotta, accettando il rischio implicito della sua verificazione, il fatto può farsi rientrare nelle ipotesi previste dall'art. 463, n. 1, c.c.