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*Cassazione, sentenza 11 maggio 2023, n. 12813, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATI E DONAZIONI IN CONTO DI LEGITTIMA - Legittimario – Rinuncia all’eredità - Effetti sulle donazioni e i legati ricevuti dal “de cuius” - Chiamati in rappresentazione - Onere di imputazione alla quota di legittima - Sussistenza.


Ai sensi dell'art. 552 c.c., il legittimario che rinunci all'eredità ha diritto di ritenere le donazioni o di conseguire i legati disposti in suo favore, anche nel caso in cui operi la rappresentazione, senza che i beni oggetto delle suddette disposizioni si trasmettano ai rappresentanti, fermo restando l'onere di questi ultimi di imputarli alla quota di legittima nella quale subentrano "iure repraesentationis".