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Cassazione, ordinanza 11 novembre 2021, n. 33479, sez. VI - 2 civile

SUCCESSIONI  "MORTIS  CAUSA"  -  DISPOSIZIONI  GENERALI  -  RINUNZIA  ALL'EREDITÀ  - IMPUGNAZIONE - DA PARTE DEI CREDITORI - Infruttuosa decorrenza del termine assegnato al chiamato in seguito ad "actio interrogatoria" - Rimedio concesso ai creditori- Azione ex art. 524 c.c. - Sussistenza - Fondamento.

Il rimedio previsto dall'art. 524 c.c. è utilizzabile dai creditori non solo in presenza di una rinuncia formale all'eredità da parte del chiamato, ma anche nel caso in cui quest'ultimo non dichiari di accettarla in seguito all'esperimento della cd."actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato.