Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 20 ottobre 2021, n. 29162, sez. II civile

SUCCESSIONI - DIVISIONE EREDITARIA - Casa coniugale - Di proprietà del defunto e di terzi - Coniuge superstite - Diritto di uso e abitazione - Sussistenza - Esclusione.

Va escluso che il coniuge superstite, nei limiti della quota di proprietà del coniuge defunto, possa avere l'equivalente monetario del diritto di abitazione, in quanto si finirebbe per attribuire un contenuto economico di rincalzo al diritto di abitazione che, invece, ha un senso solo se apporta un accrescimento qualitativo alla successione del coniuge superstite, garantendo in concreto l'esigenza di godere dell'abitazione familiare.

L'utilizzazione in via esclusiva di un bene comune da parte di un singolo comproprietario, in assenza del consenso degli altri comunisti ai quali resta precluso l'uso, determina un danno.