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Cassazione, ordinanza 8 settembre 2021, n. 24182, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - EFFETTI - Posizione del legittimario rispetto alle scritture private sottoscritte dal "de cuius" - Revindica di beni per avvenuta usucapione in favore del "de cuius" - Scrittura privata valida per escludere il possesso "ad usucapionem" - Data - Verità - Accertamento - Disciplina applicabile - Fondamento.

In relazione alle scritture private sottoscritte dal "de cuius", il legittimario ha veste di terzo, agli effetti di cui all'art 2704 c.c., solo quando agisce per la reintegrazione della quota di riserva, sicché, se la domanda da lui proposta non è riconducibile in tale ambito, come nel caso di azione di revindica di beni per avvenuta usucapione in favore del medesimo "de cuius", la verità della data di siffatte scritture private, rilevante ai fini della decisione (ad esempio, per escludere il possesso "ad usucapionem"), può essere accertata, come tra le parti che hanno posto in essere dette scritture, con qualunque mezzo di prova.