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Cassazione, sentenza 21 giugno 2022, n. 19936, sez. II civile

SUCCESSIONI - Pagamento al creditore apparente - Azione di petizione - Per il recupero del denaro - Ammissibilità - Esclusione - Azione di restituzione - Solo contro il destinatario del pagamento - Ammissibilità.


L’art. 1189 c.c., in tema di pagamento al creditore apparente, è applicabile anche nell’ipotesi di pagamento delle somme depositate in conto corrente, effettuato dalla banca dopo la morte del correntista in favore di un soggetto non legittimato a riceverlo; conseguentemente, l’azione accordata all’erede per la restituzione è quella disciplinata dall’art. 2033 c.c., che è esperibile solo nei confronti del destinatario del pagamento e non anche nei confronti di colui al quale la somma sia stata trasferita dall’accipiens dopo che egli l’abbia indebitamente riscossa dalla banca debitrice.