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Cassazione, sentenza 22 novembre 2022, n. 34297, sez. III civile

Accettazione con beneficio di inventario - Esercizio dell'azione surrogatoria – Compatibilità.


L'accettazione con beneficio di inventario è circostanza neutra rispetto ai presupposti previsti per l'azione surrogatoria che consente al danneggiato di essere comunque posto nella condizione di porre in essere iniziative atte a mantenere integro il proprio diritto all'indennizzo assicurativo. Pertanto, del tutto erroneo è l'assunto della incompatibilità fra surrogatoria e accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, istituto, quest'ultimo, che ha la funzione di mantenere separato il patrimonio degli eredi da quello del de cuius e di consentire la liquidazione (individuale o, se richiesta, concorsuale) del patrimonio del deceduto, ma non impedisce - naturalmente - che detto patrimonio possa essere incrementato dagli eredi beneficiati mediante la riscossione di crediti del de cuius (in questo caso, per indennizzo assicurativo) o, in caso di inerzia degli eredi, ad iniziativa di creditori che agiscano in via surrogatoria.