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Cassazione, sentenza 6 ottobre 2022, n. 29146, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITÀ (CHIAMATA ALL'EREDITÀ) - IN GENERE Rinuncia all’eredità da parte del coerede - Revoca della rinuncia - Fissazione del termine per accettare al chiamato in rappresentazione - Operatività dell’accrescimento in favore dei coeredi in pendenza del termine per accettare fissato al chiamato in rappresentazione - Esclusione - Conseguenze - Possibilità del coerede rinunciante di revocare la rinuncia fino alla scadenza del termine per accettare fissato al chiamato in rappresentazione - Sussistenza.


La formale revoca della rinuncia sopraggiunta in pendenza del termine per l'accettazione dell'eredità fissato, ai sensi dell'art. 481 c.c., all'erede in rappresentazione, senza che questi abbia accettato, impedisce che possa aver luogo l'accrescimento a favore dei chiamati congiuntamente con il rinunziante; una volta concesso il termine, infatti, l'accrescimento può realizzarsi solo dopo lo spirare di esso e sempre che, nel frattempo, non sia intervenuta la revoca della rinunzia da parte del rinunziante o l'accettazione da parte del chiamato per rappresentazione.