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Corte di Giustizia dell’UE, sentenza 30 marzo 2023, C-651/21, sez. X

SUCCESSIONI - REGOLAMENTO (UE) 650/2012 – Articolo 13 – Dichiarazione di rinuncia ad una eredità resa da un erede dinanzi all’organo giurisdizionale del suo Stato membro di residenza abituale – Ulteriore iscrizione, su istanza di un altro erede, di tale dichiarazione nel registro di un altro Stato membro – Cooperazione giudiziaria in materia civile.


In materia di misure europee relative al diritto delle successioni, la Corte di Giustizia dell’Unione ha stabilito che l’articolo 13 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla possibilità che, qualora un erede abbia fatto iscrivere presso un organo giurisdizionale del suo Stato membro di residenza abituale una dichiarazione di accettazione o di rinuncia all’eredità di un de cuius la cui residenza abituale era situata, al momento del decesso, in un altro Stato membro, un altro erede richieda una ulteriore iscrizione di tale dichiarazione presso l’organo giurisdizionale competente di quest’ultimo Stato membro.