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Cassazione, ordinanza, 20 giugno 2024, n. 17005, sez. II civile

Assegni e cambiali – Obbligazione pecuniaria – Onere della prova – Pagamento.


Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre la prova del pagamento, che integra un fatto estintivo, incombe al debitore. Soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, e cioè puntualmente eseguito con riferimento al credito dedotto in giudizio, la prova viene a gravare sul creditore che sostenga che il pagamento deve imputarsi a un credito diverso. Per giunta, quando il pagamento risulta effettuato mediante assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l’esistenza di un’obbligazione cartolare (e l’astrattezza della causa), nulla è tenuto a provare il creditore, mentre compete al debitore dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati.