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Categoria: VENDITA

Cassazione, ordinanza 11 maggio 2022, n. 14857, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Vendita immobiliare - Proposta di acquisto - Mancanza della classe energetica dell’immobile - Mediatore - Diritto alla provvigione - Sussistenza.


L'ipotesi prevista dall'art. 1326 c.c., u.c. secondo cui un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta, ricorre, anche quando le modifiche richieste in sede di accettazione siano di valore secondario. Tuttavia, nella specie, l'accettazione non aveva operato alcuna modifica della proposta, che non conteneva l'indicazione della categoria energetica. È chiaro che il proponente, sottoscrivendo la proposta lasciando in bianco l'indicazione della categoria, aveva in questo modo dimostrato di ritenere che la proposta fosse completa, nonostante quella omissione, fermo il diritto di lui di pretendere l'attestazione della categoria energetica secondo quanto prescrive il D.Lgs. n. 192 del 2005, art. 6 modificato dal D.L. n. 145 del 2013. La certificazione della categoria energetica integra un documento relativo alla proprietà e all'uso della cosa venduta che il venditore è tenuto a consegnare all'acquirente.

(Nel caso di specie il mediatore ha diritto alla provvigione anche se nella proposta di acquisto non è indicata la classe energetica dell’immobile. Infatti l’inserimento successivo nel contratto non fa venir meno la corrispondenza con l’accettazione. Ed è anche irrilevante che l’effettiva classe energetica sia poi diversa da quella inserita nella pubblicità).