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Categoria: VENDITA

Cassazione, ordinanza 17 giugno 2022, n. 19604, sez. I civile

CONTRATTI - Perfezionamento della vendita - Sospensione - Giudice delegato - Prezzo inferiore a quello giusto - Natura - Criteri - Sussiste - Difforme.


L’attuale disposto dell’art. 108, comma 1, l. fall. stabilisce che il giudice delegato può impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.

Il “giusto prezzo” non corrisponde a un valore astratto ma all’apprezzamento che un bene immobile può riscuotere sul mercato immobiliare, per le sue caratteristiche, in un preciso momento storico e nel contesto economico del luogo in cui la procedura competitiva è avvenuta.

In altre parole, il prezzo “giusto” è quello che può ritenersi congruo per la sua coerenza con i valori di mercato in un determinato ambito geografico all'epoca in cui la procedura competitiva è stata espletata.

Il potere discrezionale di impedire il perfezionamento della vendita così riconosciuto al giudice delegato è subordinato alla formulazione di un giudizio circa l'inadeguatezza, in termini di notevole inferiorità, del prezzo di aggiudicazione rispetto a quello ritenuto giusto e, per essere correttamente esercitato, deve essere sorretto dall’espressione di una valutazione coerente con il disposto normativo e idonea a giustificarne l'esercizio con riferimento alle finalità cui la sua attribuzione risponde.