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Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 17 giugno 2022, n. 19694, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Anticresi - Caratteristiche - Frutti che non concorrono a estinguere il debito - Configurabilità del contratto come anticresi – Esclusione - Trasferimento volto a soddisfare un precedente credito insoluto - Patto commissorio - Configurabilità - Esclusione.


L’anticresi è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale sicché non è configurabile tale figura contrattuale nell'ipotesi in cui non sia previsto che i frutti derivanti dal godimento del bene concorrano a estinguere il debito.

Il divieto del patto commissorio non è configurabile qualora il trasferimento avvenga allo scopo di soddisfare un prevedente credito rimasto insoluto.

Va esclusa la violazione del divieto del patto commissorio quando manchi l'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito che viene a contrarre; il divieto di tale patto non è applicabile allorquando la titolarità del bene passi all'acquirente con l‘obbligo di ritrasferimento al venditore se costui provvederà all'esatto adempimento.