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Categoria: AMMINISTRAZIONE

Cassazione, ordinanza 2 aprile 2024 n. 8627, sez. I civile

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE Privatizzazione IPAB - Natura di ente pubblico o privato - Accertamento - Criteri dettati dal d.P.C.M. 16 febbraio 1990 - Applicabilità anche da parte del giudice - Sussistenza - Contenuto.


A seguito della riforma di settore recata dalla legge delega n. 328 del 2000 e dal successivo d.lgs. n. 207 del 2001, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) prive dei requisiti indicati nel d.P.C.M. 16 febbraio 1990 sono state trasformate obbligatoriamente in aziende per i servizi alla persona (ASP), mentre quelle in possesso dei detti requisiti sono divenute persone giuridiche di diritto privato; l’accertamento della natura pubblica o privata di tali istituzioni, oltre ad essere demandato all’autorità amministrativa regionale, può essere effettuato dal giudice, sulla base dei criteri posti dal citato d.P.C.M., avuto riguardo alle previsioni statutarie e riconoscendo la natura privatistica dell’ente, in particolare, dal fatto che la sua costituzione derivi da un atto privato di liberalità, sia strutturato in modo da attribuire rilevanza alla volontà dei soci – benefattori e tragga i mezzi per svolgere i propri compiti da fonti private di finanziamento.